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LA
DURATA DEI DIRITTI DI AUTORE
I diritti
di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno sono soggetti
a precisi limiti di durata, mentre il diritto morale di autore in
generale non soffre di nessuna limitazione temporale, poiché
può essere esercitato, morto l'autore, dai soggette a lui
legati da vincoli di parentela o coniugio indicati all'art 23 della
legge sul diritto d'autore.
La durata normale dei diritti di utilizzazione economica delle opere
dell'ingegno è "per tutta la vita dell'autore e sino
al termine del settantesimo anno solare dopo la sia morte"
(art. 25 LDA), secondo quanto disposto dalla Direttiva CEE 93/98,
recepita nel nostro ordinamento con legge n. 52 del 6 febbraio 1996
(Legge Comunitaria 1994).
Nelle opere create con il contributo indistinguibile ed inscindibile
di più persone, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti spettanti a
ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita
del coautore che muore per ultimo (art. 26 1° comma LDA).
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica
spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno.
La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come
un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque
sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata,
salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e
le altre opere periodiche (art. 26 2° comma LDA).
Per le opere collettive periodiche (la rivista o il giornale) la
durata dei diritti si calcola "a parte", ovvero considerando
la fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o
dei singoli numeri (art. 30 2° comma, cui rinvia l'art. 26 LDA).
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso
dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è
di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia
la forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato
o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art.
23 o da persone autorizzate dall'autore si applica il termine di
durata determinato nell'art. 25 (art. 27 LDA).
La rivelazione deve essere fatta nelle forme previste dall'art.
28 LDA: "mediante denuncia all'ufficio della proprietà
letteraria, scientifica ed artistica presso il ministero della cultura
popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento. La
denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite
da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito
della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti
sull'opera come anonima o pseudonima".
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti,
a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, alle provincie,
ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché
agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di
vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la
forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.
Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli
altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due
anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera
disponibilità dei suoi scritti (art. 29 LDA).
Nel caso che un'opera pubblicata non integralmente, ma in parti
o volumi separati, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione
economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o
per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di
anno giovano all'autore (art. 30 LDA).
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore,
che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter (la prima
pubblicazione non sia avvenuta dopo la estinzione dei diritti di
utilizzazione economica sull'opera), la durata dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla
morte dell'autore (art. 31 LDA).
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione
economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al
termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli
autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e
l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata
nell'opera cinematografica o assimilata (art. 32 LDA). Tale articolo
è stato modificato in seguito al recepimento della Direttiva
CEE n. 93/98. Precedentemente il termine decorreva dalla prima proiezione
pubblica dell'opera, purché questa fosse avvenuta non oltre
cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera era stata
prodotta.
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano
sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore (art. 32-bis
LDA).
I termini finali si computano , ai sensi dell'art. 32-ter LDA, a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.
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