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LE
LIMITAZIONI AL DIRITTO E LE LIBERE UTILIZZAZIONI
L'autore
ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in
ogni forma e modo (art. 12 2° comma della legge 633/41).
La legge stessa però fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale
del diritto d'autore per esigenze di pubblica informazione, di libera
discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio.
I limiti sono indicati nel capo intitolato Utilizzazioni libere
agli articoli da 65 a 71.
L'art.
65 LDA prevede la libera riproduzione di articoli di attualità,
di carattere politico, economico, religioso, pubblicati in giornali
o riviste o su altri periodici, anche radiofonici, se la riproduzione
non è stata espressamente riservata. Devono però essere
indicati il nome dell'autore, il numero e la data del periodico
che ha eseguito la prima pubblicazione.
In questo caso l'interesse pubblico all'informazione prevale su
quello privato, dell'autore, e ne attenua i diritti. Finalità
diverse, quali quelle pubblicitarie o di documentazione non sono
perciò accettate e configurano ipotesi di violazione del
diritto d'autore.
Bisogna rispettare due condizioni:
1) che la loro riproduzione non sia stata espressamente vietata.
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione, la dichiarazione
si effettua mediante l'indicazione, anche in fomra abbreviata, delle
parole "riproduzione riservata" o altre analoghe, all'inizio
o alla fine dell'articolo.
2) che si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti,
la data e il numero di detta pubblicazione e il nome dell'autore,
se l'articolo è firmato.
Sempre
per finalità di interesse pubblico è consentita la
pubblicazione su giornali e riviste, previa indicazione del nome
e del luogo in cui furono pronunciati, di discorsi su argomenti
di pubblico interesse o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee
o comunque in pubblico (art. 66 LDA). Possono inoltre essere liberamente
riprodotti opere e brani di opere nelle procedure giudiziarie o
amministrative ai fini del giudizio (art. 67 LDA), sempreché
se ne indichino la fonte e il nome dell'autore.
L'art
68 LDA regola l'uso personale e la copia privata. A seguito della
modifica operata dalla legge n. 248 del 18 agosto 2000, è
libera la riproduzione di singole opere o brani di opere, per uso
personale dei lettori , fatta a mano o con mezzi non idonei a spaccio
o diffusione dellavoro nel pubblico. Il 2° comma stabilisce
invece che è totalmente libera la fotocopia di tali opere,
se eseguita per i servizi della biblioteca, mentre lo è solo
nei limiti stabiliti dal 4° e 5° comma dello stesso articolo
68 LDA se eseguita per uso personale
Secondo questi due comma, la riproduzione non può superare
il 15% del totale del volume se effettuata per mezzo di fotocopie,
xerocopie o mezzo analogo, e all'autore e agli editori spetta un
compenso corrisposto da responsabile del centro o punto di riproduzione.
In breve possiamo riassumere così il nuovo articolo 68:
1) innanzitutto rimane libera la riproduzione di singole opere o
brani di opere per uso personale dei lettori, ma se la riproduzione
è effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo mezzo,
non può essere superiore al 15% del volume esclusa la pubblicità.
2) il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere
un compenso, quantificato ex lege salvo diverso accordo e legato
al numero delle pagine riprodotte, destinato a essere ripartito
tra gli autori e gli editori.
In particolare, non è consentito:
1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori
catalogo presso biblioteche pubbliche;
2) riprodurre per unutilizzazione in concorrenza con i diritti
di utilizzazine economica dellautore;
3) riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale;
4) riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto;
5) spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico.
Il richiamo ai "lettori" del capoverso esclude ogni possibile
riferimento dell'art. 68 LDA alle opere delle arti figurative, mentre
per quelle musicali la disposizione si applica unicamente al testo,
e non alla fissazione dei suoni (audio).
Anche
l'art. 69 LDA è stato modificato dalla legge 248/2000, e
richiede specifici requisiti, in mancanza dei quali l'utilizzazione
non è consentita. Secondo tale articolo, le biblioteche e
le discoteche dello Stato e di Enti pubblici possono prestare al
pubblico, per uso personale, le opere protette, ai fini esclusivi
di promozione culturale e studio personale, senza l'autorizzazione
da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è
dovuta alcuna remunerazione.
Il prestito ha esclusivamente per oggetto:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e
le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore
o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio
del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato
il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare
dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore
o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici.
L'art. 69 LDA non si applica nel caso in cui un terzo consulti sul
posto un0opera che gli sia stata all'uopo prestata, in quanto il
prestito finalizzato a questo tipo di consultazione è sempre
libero.
L'art.
70 LDA stabilisce che il riassunto, la citazione o la riproduzione
di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione
e anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da
tali finalità e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore.
Al secondo comma è precisato che nelle antologie a uso scolastico
la riproduzione non può superare la misura determinata dal
regolamento della legge, il quale fisserà le modalità
per la determinazione dell'equo compenso.
Infine il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere
sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore,
qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
L'applicazione di questo articolo da parte della giurisprudenza
è molto rigida: infatti la norma ha carattere eccezionale,
e come tale deve essere interpretata con rigore. In difetto di uno
solo dei presupposti dettati dalla norma si configura una fattispecie
di utilizzazione illecita dell'opera.
L'art.
71 prevede l'esecuzione pubblica di pezzi musicali o parti di opere
in musica senza pagare i diritti d'autore, purché essa sia
effettuata dalle bande musicali o dalle fanfare dei corpi armati
dello Stato senza scopo di lucro.
Ricordiamo
che ai sensi dell'art. 5 LDA, non sono tutelati dal diritto d'autore
gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni
italiane e straniere.
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