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L'OGGETTO
DEL DIRITTO D'AUTORE
Essere
autore significa creare, produrre; ma non tutto ciò che è
prodotto dall'intelletto umano è suscettibile di protezione.
Oggetto del diritto d'autore sono, secondo l'art. 2575 del Codice
Civile e l'art. 1 della legge sul diritto d'autore (LDA):
"le
opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze
(questo riferimento manca alla legge sul diritto d'autore), alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura,
al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma
di espressione". Al secondo comma: "Sono altresì
protetti i programmi per elaboratore...".
La
legge sul diritto d'autore precisa poi all'art. 2:
"Sono
comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni
musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le
variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata
la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura,
della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti
figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le
opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica,
muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere
fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi
per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano
esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso. 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo
1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche
di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto; 10) Le opere del disegno industriale
che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico."
Ci
si è chiesto se tale elencazione sia tassativa, cioè
"a numero chiuso", oppure esemplificativa. L'indirizzo
seguito dalla maggior parte dei giuristi, e anche dai tribunali,
considera meramente esemplificativo il carattere dell'elencazione.
Ciò consente di comprendere nella protezione categorie di
opere non espressamente previste dal legislatore.
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